
Agenti, subagenti, broker assicurativi potranno beneficiare dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36 e della Decontribuzione Sud per gli eventi decorrenti dal 1° luglio 2022. Lo chiarisce l'INPS con la circolare n. 80/2026, che recepisce la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Bilancio 2026 e pone fine al contenzioso relativo all'accesso alle agevolazioni.
La disposizione riguarda i datori di lavoro riconducibili ai codici ATECO delle attività di intermediazione assicurativa, oggi confluiti nel codice unico 66.22.00. L'esonero giovani si applica alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, con uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 6.000 euro annui, elevati a 8.000 euro per gli eventi del 2023, per un massimo di 36 mesi, estendibili a 48 mesi nelle regioni del Mezzogiorno.
La Decontribuzione Sud riguarda invece le assunzioni, anche a termine, effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024 nelle regioni del Sud Italia e prevede una riduzione del 30% della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi INAIL.
L'INPS precisa che i datori di lavoro che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni dovranno richiedere il Codice di Autorizzazione 9D tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente. Il recupero degli arretrati sarà possibile esclusivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 mediante conguaglio nei flussi Uniemens o, per le aziende cessate, attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva.
La circolare prevede inoltre il riesame dei ricorsi amministrativi ancora pendenti da parte delle sedi territoriali dell'INPS, che potranno accoglierli in autotutela dopo la verifica della corretta classificazione ATECO risultante dalla visura camerale alla data di decorrenza del beneficio.