
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Concorrenza che interessa anche il mondo delle assicurazioni cui sono stati dedicati 15 articoli.
Tra le tante voci, bozze di testo circolanti negli ultimi giorni, finalmente un po’ di chiarezza sulle misure che, come sempre, riguardano principalmente il settore Rc Auto, costantemente al centro dell’attenzione dei politici interessati a debellare il fenomeno del caro polizze per incassare applausi, e non solo, dai consumatori
Per questo motivo il filo conduttore delle nuove disposizioni è rappresentato dalla parola “sconto”. Spazzato via il fantasma dell’obbligo dei tre preventivi da consegnare al cliente, il Ddl prevede che gli agenti plurimandatari debbano provvedere a confrontare, attraverso il preventivatore Ivass, i premi dei contratti base praticati dalle imprese, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
Quanto agli sconti sulle polizze Rc Auto è stato stabilito l’obbligo di “sconti significativi”, formula alquanto generica che si può prestare alle interpretazioni più diverse, se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come: l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico (che impediscano l’eventuale avvio del motore), ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate.
Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale.
Seguono quindi misure per la trasparenza delle variazioni di premio – in sede di rinnovo o preventivo, va ora inserita la variazione percentuale ed assoluta sia in aumento che in diminuzione −, misure relative all’assegnazione delle classi di merito.
L’intero articolo 7 del Ddl si occupa del risarcimento del danno non patrimoniale (Artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni): per quanto riguarda le lesioni di non lieve entità, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere predisposta una tabella unica nazionale per le invaliditàcomprese tra dieci e cento punti, comprensiva del valore economico “da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”. Per le lesioni di lieve entità sono individuati e riscritti criteri e misure per il risarcimento del danno biologico temporaneo e/o permanente.