
L’autorità di vigilanza delle assicurazioni italiane può vietare a una Compagnia di altro Paese UE di stipulare contratti in Italia, se si ravvisano rischi per gli assicurati, senza violare le norme UE sulla libertà di stabilimento.
È quanto ha sancito l'avvocato generale della Corte UE in merito al caso della Onix Asegurari, assicurazione di diritto romeno che svolgeva la propria attività anche in favore di diverse istituzioni pubbliche italiane nel ramo cauzioni.
Secondo l’Ivass, però, la società era sostanzialmente sotto il controllo di un cittadino italiano che non poteva svolgere l'attività in quanto condannato per un delitto ai danni dello stato e perché radiato dal registro degli intermediari per mancato possesso dei requisiti finanziari minimi.
E la scelta della Romania come sede sociale sarebbe stata dovuta proprio alla volontà di sottrarsi a questi criteri sfuggendo alla legislazione italiana, ma continuando a esercitare in Italia in virtù del principio della libera prestazione dei servizi negli altri Paesi membri.
L’Ivass ha quindi riscontrato un rischio per gli assicurati, e in primo luogo per gli enti pubblici italiani. La Onix ha quindi contestato il divieto facendo ricorso al Tar del Lazio e poi al Consiglio di stato che ha portato la causa davanti ai giudici UE. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Yves Bot ha dato ragione all'Ivass proponendo un’interpretazione della Terza direttiva assicurazione non vita che vuole evitare situazioni di abuso del diritto alla libera prestazione dei servizi.
Innanzitutto la direttiva pone il principio dell’autorizzazione unica, valida per tutta l’UE, rilasciata dallo Stato membro di origine a favore di una certa compagnia assicuratrice, sicché solo lo Stato membro di origine può revocare l’autorizzazione alla compagnia per il venir meno di alcune condizioni (come l’“onorabilità” dei dirigenti o la “reputazione” degli azionisti): perciò, solo lo Stato membro di origine (nel caso di specie, la Romania) è competente a valutare e liberamente apprezzare dette condizioni.
Tuttavia, la direttiva predispone degli strumenti che consentono allo Stato membro ospitante di prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul suo territorio da una compagnia assicuratrice autorizzata in altro Paese dell’UE. Tra questi, per quel che interessa nel caso in questione, vi è una procedura d’urgenza che consente agli Stati membri di vietare, in via preventiva, a una certa compagnia assicuratrice straniera la conclusione di nuovi contratti assicurativi. In questo caso, ciò che rileva è, in ultima analisi, l’esistenza di un rischio per gli assicurati e, in genere, per i beneficiari dei contratti assicurativi.
Secondo l’Avvocato generale, nello specifico, parrebbe effettivamente sussistere il rischio concreto che ONIX non sia in grado di onorare i propri impegni assicurativi e che, quindi, gli enti pubblici beneficiari delle coperture assicurative di ONIX possano subire un grave danno.